STATUTO
TITOLO I
DENOMINAZIONE – SEDE – SCOPO
Art. 1 – E’ costituita, con riferimento all’art. 18 della Costituzione Italiana, agli artt. 36, 37 e 38 del Codice Civile ed alD.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, l’Associazione denominata “A.I.S.Re – Associazione Italiana di Scienze Regionali”.
L’A.I.S.Re è membro della European Regional Science Association (ERSA) e i soci dell’A.I.S.Re sono membri della Regional Science Association International (RSAI). L’A.I.S.Re cura per entrambe le Associazioni la raccolta e il versamento delle rispettive quote associative.
Art. 2 – L’Associazione ha sede legale in Milano.
Art. 3 – L’Associazione non persegue finalità di lucro.
L’A.I.S.Re si propone di sviluppare, specialmente in Italia, le scienze regionali.
A tale scopo, essa, tra l’altro:
- promuove e incoraggia la diffusione e l’insegnamento delle scienze regionali in Italia;
- promuove la circolazione delle idee e delle attività di ricerca sui problemi regionali che utilizzino strumenti, metodi e schemi tecnici specificamente elaborati per le analisi regionali, come anche l’adattamento di concetti, procedure e tecniche analitiche proprie di altre scienze;
- si adopera per il riconoscimento del ruolo e della qualificazione professionale di chi opera nel campo delle scienze regionali;
- cura lo scambio di informazioni e le relazioni nazionali e internazionali fra gli studiosi e gli Enti che coltivano tale ordine di studi e la cooperazione con associazioni scientifiche affini;
- promuove specifiche pubblicazioni di carattere scientifico e tecnico sulle scienze regionali;
- promuove una Conferenza da tenersi di regola annualmente, oltre che congressi ed incontri, a livello nazionale ed internazionale, di scienze regionali.
TITOLO II
SOCI
Art. 4 – Possono essere ammesse all’Associazione in qualità di ‘Soci individuali’ le persone fisiche maggiorenni che ne facciano domanda, si impegnino a perseguire gli scopi dell’Associazione e a versare l’importo annuale della quota associativa.
Previo assenso del Consiglio Direttivo, possono essere ammessi all’Associazione in qualità di ‘Soci collettivi’ gli Istituti, Centri di ricerca, Enti pubblici o privati, Imprese e altri organismi interessati agli studi regionali, urbani e locali. Ciascun socio collettivo nomina, dandone comunicazione al Segretario, un proprio rappresentante titolare dei diritti del socio individuale.
Le modalità di ammissione all’Associazione sono le stesse per entrambe le categorie di soci. Esse richiedono che la domanda sia in forma scritta.
Art. 5 – I soci sono tenuti a:
- a) versare annualmente la quota sociale;
- b) collaborare al perseguimento dei fini associativi di cui all’Art. 3 del presente statuto;
- c) mantenere una condotta consona agli scopi ed agli interessi sociali.
I Soci hanno diritto a:
- partecipare alle Assemblee ordinarie e straordinarie ed esprimere il proprio voto;
- partecipare alle iniziative sociali;
- candidarsi agli organi elettivi dell’Associazione e servire negli stessi, salvo le limitazioni di cui all’art.18
- fare uso del materiale in dotazione all’Associazione e godere delle facilitazioni concesse all’Associazione;
- avere l’appoggio e l’assistenza dell’Associazione nel conseguimento delle finalità di cui all’Art. 3 del presente statuto.
I diritti di cui agli ultimi due punti del presente articolo sono esercitati con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.
E’ esclusa ogni limitazione ai diritti del Socio in funzione della temporaneità della sua partecipazione alla vita associativa.
Art. 6 – Il Socio cessa di far parte dell’Associazione:
- per dimissioni volontarie (con non trasmissibilità della quota);
- per mancato versamento della quota sociale allo scadere dell’anno sociale
- per radiazione deliberata all’unanimità dei presenti dal Consiglio Direttivo nei confronti di chi assuma atteggiamenti o compia atti contrari all’interesse od al buon nome dell’Associazione.
- per morte; in tale ipotesi la sua quota è trasmissibile, ferma la sua non rivalutabilità.
TITOLO III
ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Art. 7 – Sono organi dell’Associazione:
- a) l’Assemblea Generale dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Segretario;
- e) il Tesoriere;
- f) il Collegio dei Revisori dei Conti
TITOLO IV
ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
Art. 8 – L’Assemblea Annuale Ordinaria dei Soci è convocata obbligatoriamente una volta all’anno, di norma in occasione della Conferenza Annuale, a cura del Presidente, per:
- a) eleggere, ogni tre anni, il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Revisori dei conti;
- b) approvare il rendiconto economico e finanziario e la relazione generale sull’attività svolta nell’esercizio scaduto;
- c) approvare il programma di attività;
- d) fissare le quote sociali previste dall’Art. 5 del presente Statuto.
L’Assemblea Annuale Ordinaria rappresenta la sede naturale dove i Soci possono suggerire programmi, attività ed ogni altra proposta per il migliore conseguimento degli scopi sociali.
Art. 9 – L’Assemblea annuale ordinaria è convocata entro un mese prima dell’adunanza dal Presidente con messaggio di posta elettronica.
Una copia dell’avviso deve essere pubblicata sul sito Internet dell’Associazione almeno sette giorni prima dell’adunanza e fino al compimento della stessa.
Nell’avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, l’ora e il luogo dell’adunanza e l’elenco degli argomenti da trattare. Nel caso sia l’anno delle votazioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo, la convocazione deve anche contenere la modalità di voto (telematica o cartacea) in cui si esplica il voto.
Il Presidente è tenuto ad integrare l’ordine del giorno con gli argomenti richiesti da almeno dieci soci per via telematica PEC e inoltrata almeno quindici giorni prima della data dell’Assemblea. Tali argomenti dovranno essere comunicati e pubblicati secondo le stesse modalità previste dai commi precedenti almeno due giorni prima della data dell’Assemblea.
Costituisce integrazione dell’ordine del giorno il rendiconto economico e finanziario relativo all’esercizio decorso redatto dal Tesoriere, approvato dal Consiglio Direttivo ed accompagnato dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.
Art. 10 – L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione ed è valida in prima convocazione quando sia presente almeno un quarto dei Soci e, in seconda convocazione, qualsiasi numero.
Ogni Socio ha diritto ad un solo voto, qualunque sia la quota sociale versata dallo stesso.
Le deliberazioni dell’Assemblea vengono prese a maggioranza dei presenti con diritto di voto.
Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, e in particolare in quella di approvazione del rendiconto economico e finanziario, i membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori non hanno diritto di voto.
L’Assemblea può essere tenuta in prima e seconda convocazione nello stesso giorno.
I Soci individuali e i rappresentanti dei Soci Collettivi non possono farsi rappresentare all’Assemblea.
Art. 11 – L’Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente di sua iniziativa, o su deliberazione del Consiglio Direttivo presa a maggioranza dei due terzi dei presenti, o su richiesta motivata di almeno un quinto dei soci, o con deliberazione unanime del Collegio dei Revisori dei Conti.
Il Presidente deve provvedere alla convocazione dei Soci entro e non oltre sessanta giorni dalla richiesta e secondo le modalità previste dall’Art. 9 del presente Statuto.
L’Assemblea straordinaria, salvo quanto previsto al successivo capoverso, anche se preposta alle modifiche dello Statuto, è valida quando siano presenti, in prima convocazione, almeno la metà dei Soci e, in seconda convocazione, almeno tre decimi dei Soci e delibera sia in prima che in seconda convocazione con la maggioranza dei due terzi dei votanti.
L’Assemblea straordinaria preposta allo scioglimento dell’Associazione è valida solo con la presenza ed il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.
Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni contemplate dagli Art. 8, 9 e 10 del presente Statuto.
Art. 12 – E’ ammessa la possibilità che le Assemblee si tengano, in tutto o in parte, mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali requisiti, l’Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione.
TITOLO V
CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 13 – Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo delle deliberazioni dell’Assemblea ed ha i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione esclusi quelli spettanti all’Assemblea stessa. Il Consiglio dura in carica tre esercizi.
Esso è composto da quindici membri, di cui dodici eletti dall’Assemblea generale fra i soci, e dal Presidente, Segretario e Tesoriere in carica nell’esercizio precedente. Questi ultimi fanno parte di diritto del Consiglio entrante senza peraltro poter ricoprire, in quest’ultimo, alcuna delle cariche di Presidente, Segretario e Tesoriere.
Il Consiglio Direttivo può essere allargato fino a diciassette membri mediante cooptazione di persone che abbiano dato un importante contributo allo sviluppo delle Scienze Regionali.
La cooptazione deve avvenire all’unanimità dei presenti in Consiglio Direttivo.
Il responsabile del Comitato organizzatore locale della Conferenza annuale partecipa di diritto alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto relativamente ai punti all’ordine del giorno di interesse della Conferenza stessa.
Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente, il Segretario e il Tesoriere.
Il Consiglio Direttivo ha, tra gli altri, i compiti di:
a) approvare il programma di attività da sottoporre all’Assemblea;
b) curare la gestione del patrimonio sociale e deliberare sugli impegni passivi a fronte di disponibilità di cassa e di crediti certi sulla base di un bilancio preventivo;
c) promuovere le iniziative sociali nell’ambito delle finalità perseguite dall’Associazione;
d) ratificare l’ammissione dei nuovi Soci e decidere la radiazione dei Soci che si rendessero indegni di appartenere all’Associazione;
e) proporre all’Assemblea il rendiconto economico e finanziario redatto dal Tesoriere e la relazione sull’attività svolta;
f) deliberare sull’accettazione di eventuali donazioni, lasciti e contributi;
g) predisporre i regolamenti esecutivi delle varie attività sociali;
h) richiedere al Tesoriere, ogni qualvolta lo ritenga opportuno, la situazione contabile;
i) assicurare l’operatività dell’Associazione e l’opportuna assistenza ai Soci;
l) deliberare sull’accettazione delle dimissioni di Consiglieri o Revisori dei Conti e sulla nomina dei sostituti, secondo quanto appresso indicato;
m) organizzare la Conferenza annuale dell’Associazione;
n) nominare i Comitati Organizzatori Locali della Conferenza annuale dell’Associazione e delle altre attività sociali, nonché i curatori delle pubblicazioni.
Al fine di assolvere i compiti di cui sopra i Consiglieri possono assumere responsabilità specifiche nell’ambito dei settori in cui si articola l’Associazione.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente di sua iniziativa o su richiesta di almeno tre Consiglieri.
Esse sono valide quando sono presenti almeno la metà più uno dei Consiglieri. Al fine della validità delle riunioni sono considerati presenti gli assenti giustificati per iscritto, fermo restando che il numero dei presenti non può essere inferiore a sette.
Il Consiglio decide a maggioranza; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
E’ ammessa la possibilità che il Consiglio si tenga, in tutto o in parte, mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali requisiti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione.
TITOLO VI
PRESIDENTE – SEGRETARIO – TESORIERE – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Art. 14 – Il Presidente rappresenta l’Associazione, sovrintende al funzionamento della stessa e all’attuazione del programma, presiede le riunioni del Consiglio Direttivo, rappresenta legalmente l’associazione di fronte ai terzi e in giudizio.
In caso di assenza prolungata o di impedimento, le funzioni del Presidente vengono esercitate dal Segretario. Nel caso di contemporanea assenza od impedimento del Presidente e del Segretario, le mansioni a loro demandate sono assunte dal Consigliere che ha riportato il maggior numero di voti fra i Consiglieri rimasti.
Art. 15 – Il Segretario propone al Consiglio Direttivo il programma di attività dell’Associazione e lo attua mantenendo gli opportuni contatti con i Soci.
Il Segretario è depositario dei verbali delle Assemblee e delle riunioni del Consiglio Direttivo.
Egli deve redigere alla fine dell’esercizio una relazione sull’attività svolta che verrà sottoposta, dopo l’approvazione del Consiglio Direttivo, alla Assemblea ordinaria dei Soci.
Il Segretario può disporre di un fondo da utilizzare per le spese correnti, il cui importo è stabilito preventivamente dal Consiglio Direttivo.
Un Consigliere, designato dal Consiglio Direttivo, sostituisce il Segretario in caso di sua assenza prolungata od impedimento.
Art. 16 – Il Tesoriere ha il compito di attendere a tutte le operazioni finanziarie relative all’amministrazione dell’Associazione nell’ambito delle delibere del Consiglio Direttivo.
Egli ha i poteri di firma sui depositi e conti intestati all’Associazione presso Istituti Bancari e/o l’amministrazione Postale.
Ha il compito di tenere aggiornate le scritture contabili e di redigere, entro trenta giorni dalla chiusura di ciascun esercizio finanziario, il rendiconto economico e finanziario che verrà sottoposto, a cura del Consiglio Direttivo, all’Assemblea dei Soci.
Un consigliere designato dal Consiglio Direttivo sostituisce il Tesoriere, in caso di sua assenza prolungata od impedimento, esercitandone in pieno le mansioni e con gli stessi poteri di firma.
L’esercizio della firma di detto Consigliere fa presumere l’assenza o l’impedimento del Tesoriere.
Art. 17 – Il Collegio dei Revisori si compone di tre membri effettivi e due supplenti, scelti tutti tra i Soci particolarmente esperti di contabilità. Essi sono eletti dall’Assemblea e restano in carica per tre esercizi. Il Collegio elegge nel suo seno il Presidente.
Il Collegio ha per compito la sorveglianza continua della gestione economica e finanziaria dell’Associazione e deve accompagnare i rendiconti annuali con propria relazione all’Assemblea Generale dei Soci, esprimendo il proprio parere in merito.
Il Collegio ha facoltà di richiedere al Tesoriere, ogni tre mesi, la verifica di cassa effettuando periodicamente la verifica delle scritture contabili.
Il Presidente ed i Revisori partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.
Art. 18 – Tutte le cariche sociali sono ricoperte a titolo gratuito.
Art. 19 – Allo scopo di favorire l’attiva partecipazione dei Soci e di meglio sviluppare l’attività dell’Associazione è prevista, su iniziativa ed a cura del Consiglio Direttivo, la costituzione di gruppi di lavoro territoriali e di speciali commissioni cui è affidato il compito di collaborare con i Consiglieri che abbiano assunto responsabilità specifiche in ordine ai vari settori operativi.
Ogni gruppo di lavoro riferisce con regolare periodicità a un Consigliere.
TITOLO VII
PATRIMONIO – ESERCIZIO SOCIALE
Art. 20 – Il patrimonio sociale è costituito dalle quote sociali, al netto delle spese sostenute per la gestione dell’Associazione, dai beni e dalle attività dell’Associazione medesima, nonché da eventuali donazioni, lasciti e contributi la cui accettazione è subordinata alla delibera favorevole del Consiglio Direttivo.
Durante la vita dell’Associazione non si potrà procedere alla distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione, nonché di fonti e riserve di capitali, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Art. 21 – Il rendiconto economico e finanziario dell’Associazione è redatto dal Tesoriere, approvato dal Consiglio Direttivo, accompagnato dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti e sottoposto all’approvazione dell’Assemblea.
Art. 22 – L’anno associativo e l’esercizio dell’Associazione decorrono dal 1° luglio di ogni anno al 30 giugno dell’anno successivo
TITOLO VIII
DURATA DELL’ASSOCIAZIONE E SCIOGLIMENTO
Art. 23 – L’Associazione ha durata indeterminata e può essere sciolta solo a norma dell’art. 11 del presente Statuto.
L’eventuale patrimonio sociale è devoluto dall’Assemblea ad Enti e/o Istituzioni aventi scopo analogo a quello contemplato dall’art. 3 del presente Statuto ed aventi fini non di lucro.
A tal fine l’Assemblea dovrà nominare uno o più liquidatori, stabilendone i poteri.
Art. 24 – Si applicano in quanto compatibili e non derogate dal presente Statuto le norme del Codice Civile relative alle Associazioni contenute nel Capo II, titolo II del libro I del Codice Civile nonché, qualora si tratti di materia non disciplinata dai predetti articoli, in quanto possibile, le norme sulle assemblee e l’esercizio del voto previste dall’art 111, comma 4, quinquies, del T. U. sulle imposte dirette (d. lgs. N. 917 del 1986).
REGOLAMENTO PER L’ELEZIONE DEGLI ORGANI SOCIALI
Premessa
Il presente Regolamento è adottato ad integrazione dello Statuto dell’Associazione, con l’obiettivo di definire le modalità di elezione degli organi elettivi. Il medesimo disciplina aspetti organizzativi dell’ente, al fine di delineare nel dettaglio alcune linee operative interne non espressamente descritte nello Statuto stesso e di consolidare un’organizzazione che garantisca continuità, efficacia ed efficienza, nel rispetto dei principi di libera eleggibilità degli organi amministrativi e di democraticità.
Art. 1. Candidature
I candidati agli organi elettivi devono far pervenire, per iscritto, al Segretario, almeno una settimana prima dell’adunanza dell’Assemblea, la propria candidatura, specificando la carica a cui intendono aspirare. Ciascun Socio può candidarsi al Consiglio Direttivo oppure al Collegio dei Revisori dei
Conti. L’elenco dei candidati è esposto sul sito dell’Associazione almeno tre giorni prima dell’adunanza dell’Assemblea.
I membri uscenti eletti e/o cooptati e/o subentrati possono ricandidarsi, anche nell’altro organo di cui non hanno fatto parte. Se nuovamente eletti e/o cooptati e/o subentrati, non potranno ricandidarsi ad alcun organo per il triennio successivo. I Consiglieri di diritto non possono ricandidarsi per il triennio
successivo.
Art. 2. Commissione elettorale
Il Consiglio Direttivo designa due membri per la Commissione Elettorale, composta inoltre dal Segretario dell’Associazione. Il Consiglio Direttivo individua nella Commissione elettorale il Presidente del Seggio elettorale e i due scrutatori. Ad eccezione del Segretario non possono essere inclusi nella Commissione Elettorale i candidati e coloro che ricoprono al momento della votazione una delle cariche sociali. La Commissione Elettorale provvede ad individuare al suo interno un Segretario, incaricato di redigere il verbale delle operazioni di voto e dei risultati delle votazioni. La Commissione Elettorale ha il compito, tra l’altro, di decidere sulla validità delle candidature presentate.
Art. 3. Modalità di voto
Per l’elezione del Consiglio Direttivo ogni votante può esprimere fino a tre preferenze. Per l’elezione del Collegio dei Revisori ogni votante esprime due preferenze. I soci votano per via telematica nel periodo che va dall’affissione dell’elenco dei candidati una settimana prima dell’adunanza dell’Assemblea in seconda convocazione fino all’inizio della stessa. La Commissione Elettorale può, motivatamente, decidere di espletare le votazioni in presenza con voto cartaceo. La modalità di votazione deve essere comunicata ai soci nella convocazione all’Assemblea.
Per questa modalità di voto valgono le stesse regole della votazione telematica.
Nel caso di voto cartaceo, il socio può delegare per iscritto un altro socio a votare in sua vece. Ogni votante non può avere più di una delega. La delega deve essere scritta e presentata al Segretario al momento della votazione, accompagnato da una copia del documento di identità.
In caso di parità di voti risulta eletto il Socio più anziano anagraficamente. Qualora si rendessero vacanti posti di Consigliere, subentrano i primi tra i non eletti fino al termine del mandato del Consiglio. In caso di dimissioni o decadenza dei Revisori subentra il revisore supplente più anziano che rimane in carica sino alla scadenza del mandato del Collegio.
Art. 4. Proclamazione degli eletti
All’Assemblea convocata per l’elezione degli organi, il Presidente proclama i risultati e rende noti agli associati gli eletti. Qualora ne faccia richiesta, ogni associato ha diritto di essere informato sulla specifica dei risultati complessivi dei voti di ciascun candidato.
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