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STATUTO

A.I.S.Re – ASSOCIAZIONE ITALIANA DI SCIENZE REGIONALI APS

(approvato dall’Assemblea Straordinaria del 11 marzo 2026)

 

1.      Costituzione

È costituita conformemente alla Carta costituzionale, al Codice civile e al D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e ss.mm.ii. ‘Codice del Terzo Settore’ (d’ora in avanti Codice) un’associazione scientifico-culturale senza scopo di lucro denominata: “A.I.S.Re – ASSOCIAZIONE ITALIANA DI SCIENZE REGIONALI APS”, siglabile “A.I.S.Re APS”, d’ora innanzi semplicemente indicata come associazione.

L’associazione è membro della European Regional Science Association (ERSA) e della Regional Science Association International (RSAI), di cui costituisce la sezione italiana.

L’associazione è costituita e organizzata in forma di associazione di promozione sociale (APS) ai sensi del dell’articolo 35 e seguenti d.Lgs 3 Luglio 2017 n.117.

Il presente statuto contiene i principi generali e le norme di funzionamento interno dell’associazione, ispirate a princìpi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell’elettività delle cariche associative.

2.      Sede e durata

L’associazione ha la propria sede legale nel Comune di Milano e potrà istituire proprie sedi operative in Italia. Il consiglio direttivo, con propria deliberazione, può trasferire la sede nell’ambito della stessa città, nonché istituire sedi secondari e sezioni distaccate.

La durata dell’associazione è illimitata e si scioglie nei casi previsti dalla legge italiana e dal presente statuto, con delibera dell’Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista all’art. 19.

3.      Scopi e Finalità

L’associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di attività di interesse generale a favore di associati o delle persone aderenti agli enti associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati.

L’associazione ha finalità scientifiche, culturali, divulgative e sociali intese alla promozione, al patrocinio e al coordinamento di studi, ricerche, dibattiti aventi per oggetto le scienze regionali. L’associazione ha la missione di sviluppare e rappresentare la comunità scientifica nazionale che si riconosce nelle scienze regionali presso i soggetti partner o portatori di interessi quali i Ministeri, le università e gli enti di ricerca, il tessuto industriale imprenditoriale, la comunità scientifica internazionale.

4.      Attività

Per il raggiungimento delle predette finalità, e al fine di sostenere l’autonoma iniziativa della collettività che concorre a perseguire il bene comune, l’associazione si propone, ai sensi dell’art. 5 del Codice, di svolgere in via esclusiva o principale ed in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l’esercizio, una o più attività di interesse generale e, precisamente:

  • educazione e attività culturali di interesse sociale, così come previste all’art. 5 comma 1 lettera d) del D.Lgs.117/2017;
  • formazione universitaria e post-universitaria,  così come previste all’art. 5 comma 1 lettera g) del D.Lgs.117/2017;
  • ricerca scientifica di particolare interesse sociale, così come previste all’art. 5 comma 1 lettera h) del D.Lgs.117/2017;
  • organizzazione e gestione di attività culturali di interesse sociale, così come previste all’art. 5 comma 1 lettera i) del Lgs. 117/2017;
  • beneficenza, erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo, di cui all’art. 5 comma 1 lettera u) del Lgs. 117/2017.

L’associazione intende, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell’ambito delle attività di interesse generale, svolgere le seguenti attività:

  • promuovere e incoraggiare la diffusione e l’insegnamento delle scienze regionali in Italia;
  • promuovere la circolazione delle idee e delle attività di ricerca sui problemi regionali che utilizzino strumenti, metodi e schemi tecnici specificamente elaborati per le analisi regionali, come anche l’adattamento di concetti, procedure e tecniche analitiche proprie di altre scienze;
  • adoperarsi per il riconoscimento del ruolo e della qualificazione professionale di chi opera nel campo delle scienze regionali;
  • curare lo scambio di informazioni e le relazioni nazionali e internazionali fra gli studiosi e gli Enti che coltivano tale ordine di studi e la cooperazione con associazioni scientifiche affini;
  • promuovere specifiche pubblicazioni di carattere scientifico e tecnico sulle scienze regionali;
  • promuovere una Conferenza da tenersi di regola annualmente, oltre che congressi ed incontri, a livello nazionale ed internazionale, di scienze regionali;
  • stimolare le ricerche nel settore, anche attraverso progetti congiunti e mediante l’istituzione di borse e premi di studio;
  • promuovere la partecipazione italiana a iniziative internazionali nel settore;
  • promuovere i contatti con associazioni nazionali o internazionali che abbiano interessi affini;
  • creare al proprio interno gruppi specialistici permanenti o finalizzati;
  • creare sezioni locali.

Per il conseguimento dei suoi fini l’associazione si impegna a promuovere l’utilizzazione di ogni mezzo di diffusione come stampa, radio, televisione, anche con strumenti informatici, invio di stampati e pubblicazioni (opuscoli, libri, periodici), stampati o editi in proprio o da terzi, a mezzo posta, necessari per la sensibilizzazione dell’opinione pubblica e l’adesione ai fini seguiti dall’associazione.

L’associazione, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall’art. 6 del Codice. La loro individuazione potrà essere operata su delibera del Consiglio Direttivo. Nel caso l’associazione eserciti attività diverse, il consiglio direttivo dovrà attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell’art. 13, comma 6, del Codice.

L’associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto del disposto legislativo.

5.      Modalità di svolgimento delle attività

Le attività di cui all’articolo precedente sono svolte dall’associazione in favore dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati o di terzi avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati.

L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall’associazione tramite il quale svolge l’attività soltanto le spese, preventivamente autorizzate, effettivamente sostenute e documentate, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’Assemblea dei soci dell’associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell’articolo 46 del DPR n. 445/2000, purché non superino l’importo stabilito dall’organo sociale competente il quale delibera sulle tipologie di spesa e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso, secondo quanto previsto dall’art. 17 del Codice.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L’associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall’articolo 17, comma 5 del Codice, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell’attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al venti per cento del numero degli associati, fermo restando il rispetto di quanto disposto dall‘articolo 35, comma 1 del codice, relativamente alla prevalenza dell’attività di volontariato degli associati o delle persone aderenti agli enti associati.

6.      Patrimonio

Il patrimonio dell’associazione è costituito:

  • apporto iniziale degli associati che hanno partecipato alla costituzione, esplicitamente destinato a costituire il patrimonio;
  • da beni mobili ed immobili, materiali e immateriali, di proprietà dell’associazione;
  • da fondi di riserva costituiti con gli avanzi di gestione;
  • da erogazioni, donazioni e lasciti, espressamente destinati al patrimonio;
  • dalle erogazioni vincolate per volontà del donatore o per decisione dell’organo amministrativo.

Le entrate dell’associazione sono costituite da:

  • quote e contributi degli associati;
  • eredità, donazioni e legati, non espressamente destinati al patrimonio;
  • contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, dell’Unione europea e di organismi internazionali, nonché da persone fisiche, anche finalizzati al sostegno di specifici programmi realizzati nell’ambito degli scopi istituzionali;
  • apporti erogati da pubbliche amministrazioni per lo svolgimento, anche convenzionato o in regime di accreditamento, di attività;
  • proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, realizzati attraverso le attività di interesse generale, le attività di raccolta fondi e le attività diverse di cui al precedente articolo;
  • erogazioni liberali degli associati e dei terzi, anche attraverso raccolte pubbliche di fondi;
  • altre entrate compatibili con le disposizioni di cui al d.Lgs 3 Luglio 2017 n.117.

L’associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L’associazione ha l’obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

7.      Esercizio sociale

L’esercizio finanziario ha inizio il 1° luglio e termina il 30 giugno di ogni anno.

Entro il 31 ottobre di ciascun anno il consiglio direttivo approva il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dal d.Lgs 117/2017, da sottoporre all’Assemblea dei soci per la definitiva approvazione.

Il bilancio è depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore nel rispetto dei termini di cui all’art. 48, comma terzo, del Codice.

L’organismo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse nei documenti del bilancio di esercizio.

Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal consiglio direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il consiglio direttivo predispone il bilancio sociale, da sottoporre all’Assemblea dei soci per la definitiva approvazione entro i medesimi termini previsti per il bilancio.

8.      Soci

Il numero dei soci dell’associazione è illimitato.

Possono far parte dell’associazione come “Soci Individuali” tutte le persone fisiche che condividono gli scopi e le finalità dell’organizzazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.

Possono far parte dell’associazione come “Soci Collettivi” altre associazioni di promozione sociale nonché altri enti o persone giuridiche senza scopo di lucro che condividono gli scopi e le finalità dell’organizzazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione, nel rispetto dei limiti di cui all’art. 35 del D.Lgs. 117/2017.

L’adesione all’associazione è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all’art. 9.

Qualora il numero di soci divenisse inferiore a quanto previsto dall’art. 35, comma primo, del Codice, si applicherà il disposto dell’art. 35, comma secondo, del Codice.

Tutti i soci, sia Individuali che Collettivi, hanno diritto a un voto, se in regola con il pagamento delle quote sociali.

9.      Criteri di ammissione ed esclusione dei Soci

L’ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori per motivi di genere, etnici, razziali, culturali, politici o religiosi.

L’ammissione viene decisa dal consiglio direttivo secondo apposita procedura, contenente l’impegno del richiedente ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell’associazione.

La richiesta di ammissione di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, deve essere firmata dal corrispondente rappresentante legale e deve contenere la designazione di un delegato che li rappresenti in seno all’associazione stessa. Il consiglio direttivo delibera l’ammissione o il rigetto dell’istanza alla prima riunione utile dalla presentazione della domanda.

Avverso l’eventuale reiezione dell’istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all’interessato entro 60 giorni dalla data della deliberazione, è ammesso ricorso all’assemblea dei soci.

Il ricorso all’assemblea dei soci è ammesso entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

Il consiglio direttivo comunica l’ammissione agli interessati e cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall’Assemblea.

A seguito dell’annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci, il richiedente, ad ogni effetto, acquisisce la qualifica di socio, che è intrasmissibile.

La qualifica di socio si perde per recesso od esclusione. La comunicazione di recesso deve essere presentata per iscritto al Consiglio direttivo, anche tramite posta elettronica. L’esclusione di un socio viene deliberata dall’Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio direttivo, dopo che gli sono stati contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica. L’esclusione viene deliberata nei confronti del socio che:

  • non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell’associazione;
  • si renda moroso nel versamento della quota associativa annuale secondo le procedure stabilite dal consiglio direttivo;
  • svolga attività contrarie agli interessi dell’associazione;
  • in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all’associazione.

L’esclusione diventa operante dall’annotazione nel libro soci. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all’interno dell’associazione sia all’esterno per designazione o delega.

Il socio receduto o escluso deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell’operatività del recesso o dell’esclusione.

In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo l’associato o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annualmente versata, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell’associazione.

10.  Diritti e doveri dei Soci

Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell’associazione alla sua attività. Tutti i soci hanno diritto a un voto, se in regola con il pagamento delle quote sociali.

I soci hanno diritto:

  • di partecipare a tutte le attività promosse dall’associazione, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica, nei limiti e modalità stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell’associazione;
  • di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
  • di partecipare alle assemblee esprimere il proprio voto in relazione agli argomenti all’ordine del giorno;
  • di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio direttivo. I soci sono tenuti:
  • all’osservanza dello statuto, del regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
  • a mantenere sempre un comportamento non contrario agli interessi dell’associazione;
  • al pagamento nei termini della quota

11.  Quota associativa

I soci devono corrispondere la quota associativa nell’importo ed entro le date previste annualmente dal Consiglio Direttivo. La quota associativa è intrasmissibile e non restituibile.

L’adesione all’associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori oltre al versamento di cui sopra, ma è facoltà degli aderenti effettuare contributi ulteriori rispetto alla quota associativa annuale.

12.  Organi dell’associazione.

Sono organi dell’associazione:

  • l’Assemblea dei soci;
  • il Consiglio direttivo;
  • il Presidente, il Segretario e il Tesoriere;
  • l’Organo di controllo, se nominato.

13.  Assemblea dei soci – Composizione e verbalizzazione.

L’Assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’associazione, ne regola l’attività ed è composta da tutti i soci.

L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E’ straordinaria l’Assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento, la fusione, la scissione, la trasformazione dell’associazione, è ordinaria in tutti gli altri casi.

L’Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente, inoltre dovrà essere convocata quando il Consiglio direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.

La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica con 8 (otto) giorni di anticipo e deve contenere l’ordine del giorno, il luogo la data e l’orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest’ultima deve avere luogo in un giorno diverso.

In caso di particolare urgenza l’Assemblea può essere convocata mediante l’invio di posta elettronica con conferma di ricezione o PEC almeno 3 (tre) giorni prima dell’adunanza.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i soci, i componenti del Consiglio Direttivo dell’organo di controllo, ove nominato.

L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria è presieduta dal Presidente o dal Segretario, nel caso in cui il Presidente fosse impossibilitato, o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare. In caso di necessità l’Assemblea può eleggere un segretario. Le delibere assunte dall’assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell’Assemblea appositamente eletto o dal segretario che lo sottoscrive insieme Presidente.

Hanno diritto di voto in Assemblea tutti gli associati che siano in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

Ciascun associato dispone di voto singolo ed è esclusa la possibilità di delega.

14.  Assemblea Ordinaria

L’Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.

Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti.

L’Assemblea è convocata almeno una volta all’anno entro 120 giorni dalla data di chiusura dell’esercizio finanziario.

I compiti dell’Assemblea ordinaria sono:

  • approva il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell’art. 13 del Codice;
  • delibera sugli indirizzi generali dell’associazione;
  • elegge i componenti del Consiglio Direttivo e li revoca;
  • nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti (se previsto);
  • elegge e revoca i componenti dell’organo di controllo (se previsto);
  • delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  • approva eventuali regolamenti e le loro variazioni;
  • delibera sull’esclusione degli associati;
  • delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio direttivo ed attribuiti dalla legge,
  • dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
  • delibera sui ricorsi in caso di reiezione della domanda di ammissione di nuovi associati;

Le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell’Assemblea tenuto a cura del Consiglio direttivo.

Sono consentite riunioni assembleari attraverso strumenti di comunicazione a distanza previo accertamento dell’identità dei partecipanti, permettendo agli stessi di visionare i documenti in discussione, seguire il dibattito, intervenire nello stesso, permettendone il voto.

In tale caso è necessario che:

  • sia consentito al Presidente di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
  • sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
  • sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno.

Nel computo delle presenze all’assemblea sia ordinaria che straordinaria si tiene conto di coloro che partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza.

15.  Assemblea Straordinaria

L’Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall’art. 13. L’Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche al presente Statuto, la fusione, la scissione, la trasformazione.

L’Assemblea Straordinaria è valida in prima convocazione qualora sia presente la maggioranza dei soci aventi diritto di voto, mentre in seconda convocazione qualora siano presenti almeno tre decimi dei soci aventi diritto al voto. L’assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi.

Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre in ogni caso il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

16.  Consiglio Direttivo

Il consiglio direttivo è composto da 12 (dodici) consiglieri, scelti tra i soci, e dura in carica tre esercizi. Si applica l’articolo 2382 del codice civile.

Il consiglio direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Tesoriere e il Segretario.

Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell’associazione, ed in genere ogni atto contenente un’attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell’associazione; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal consiglio direttivo.

Il Segretario propone al Consiglio Direttivo il programma di attività dell’Associazione e lo attua, mantenendo gli opportuni contatti con i soci.

In caso di morte, dimissioni o comunque qualsiasi causa di cessazione del singolo consigliere, il consiglio rimane in carica con i consiglieri rimasti sino alla sua scadenza. Qualora per effetto di tali cessazioni il consiglio rimanga composto da meno di nove membri, si intende decaduto e provvederà alla convocazione dell’assemblea per il rinnovo dell’intero organo.

Una volta terminato il proprio mandato triennale, il Presidente, il Tesoriere e il Segretario del cessato consiglio direttivo possono partecipare alle riunioni del nuovo consiglio direttivo, senza diritto di voto.

Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell’associazione, entro il massimo stabilito dall’Assemblea dei soci.

Il consiglio direttivo è responsabile verso l’Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell’Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo statuto attribuiscono all’Assemblea. In particolare, esso svolge le seguenti attività:

  • approva il programma di attività da sottoporre all’Assemblea;
  • attua tutte le deliberazioni dell’Assemblea;
  • redige e presenta all’Assemblea il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell’art. 13 del Codice;
  • delibera sulle domande di nuove adesioni;
  • sottopone all’Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
  • determina l’ammontare delle quote sociali annue;
  • delibera i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall’art. 5 dello Statuto
  • approva l’ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell’associazione;
  • delibera sull’esercizio e sull’individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell’art. 4 del presente Statuto;
  • ha facoltà di costituire comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti;
  • delibera sull’accettazione di eventuali donazioni, lasciti e contributi;
  • predisporre i regolamenti esecutivi delle varie attività sociali;
  • organizza la Conferenza annuale dell’Associazione;
  • nomina i Comitati Organizzatori Locali della Conferenza annuale dell’Associazione e delle altre attività sociali, i membri dei Comitati di redazione delle riviste dell’Associazione ed i curatori delle pubblicazioni editoriali.

Il consiglio direttivo è presieduto dal presidente o, in caso di sua assenza, dal segretario o, in assenza di quest’ultimo, da un membro eletto allo scopo dal consiglio direttivo.

Il consiglio direttivo è convocato dal presidente almeno quattro volte l’anno, e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo componenti.

La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con 8 (otto) giorni di anticipo e deve contenere l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del consiglio direttivo e dell’organo di controllo, ove nominato. In caso di particolare urgenza il consiglio direttivo può essere convocato per e-mail inviata almeno 3 (tre) giorni prima della data prefissata. Sono consentite riunioni consiliari attraverso strumenti di comunicazione a distanza previo accertamento dell’identità dei partecipanti, permettendo agli stessi di visionare i documenti in discussione, seguire il dibattito, intervenire nello stesso, permettendone il voto.

In tale caso è necessario che:

  • sia consentito al Presidente di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
  • sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
  • sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno.

I verbali delle sedute del consiglio direttivo, redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, devono essere trascritti nel Libro Verbali delle riunioni e Deliberazioni del consiglio Direttivo, tenuto a cura del consiglio medesimo.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del consiglio direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Nel computo delle presenze e dei voti si tiene conto anche di coloro i quali partecipano per teleconferenza. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.

17.  Presidente

Il presidente è eletto dal consiglio direttivo nel suo seno. Ha rappresentanza legale dell’associazione di fronte a terzi ed in giudizio; cura l’attuazione delle deliberazioni del consiglio direttivo; sovrintende a tutte le attività dell’associazione; convoca e presiede il Consiglio direttivo del cui operato è garante di fronte all’Assemblea; convoca l’Assemblea dei soci.

In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Segretario.

Il presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del consiglio direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal consiglio direttivo alla prima riunione utile.

18.  Organo di controllo

Qualora se ne ravvisi la necessità e, comunque, nei casi previsti per legge ai sensi dell’art. 30 del Codice viene nominato dall’Assemblea un organo di controllo anche monocratico, secondo quanto stabilito dall’assemblea all’atto della nomina.

Ai componenti dell’organo di controllo si applica l’articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell’organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. L’organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Codice legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all’articolo 31, comma 1, del Codice, la revisione legale dei conti.

In tal caso l’organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro. L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 14 del Codice. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall’organo di controllo. L’Organo di controllo dura in carica 3 (tre) anni e può essere rinominato nei limiti di legge.

I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

19.  Scioglimento

L’Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell’associazione con voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell’associazione per qualsiasi causa l’Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione, sotto l’osservanza di quanto previsto al comma successivo.

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell’associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’ufficio di cui all’art. 45, comma 1 del Codice e successive modificazioni o integrazioni, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore operanti in identico o analogo settore, da individuarsi con la deliberazione che avrà ad oggetto lo scioglimento.

20. Norme finali

Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto si applica la normativa vigente in materia di associazioni di promozione sociale e di enti del Terzo settore (D.Lgs. n.117/2017 s.m.i.) nonché, in quanto compatibili, le norme del Codice civile.

 


Regole elezioni del CD

REGOLAMENTO PER L’ELEZIONE DEGLI ORGANI SOCIALI       

Premessa

Il presente Regolamento è adottato ad integrazione dello Statuto dell’Associazione, con l’obiettivo di definire le modalità di elezione degli organi elettivi. Il medesimo disciplina aspetti organizzativi dell’ente, al fine di delineare nel dettaglio alcune linee operative interne non espressamente descritte nello Statuto stesso e di consolidare un’organizzazione che garantisca continuità, efficacia ed efficienza, nel rispetto dei principi di libera eleggibilità degli organi amministrativi e di democraticità.

 

Art. 1. Candidature

I candidati agli organi elettivi devono far pervenire, per iscritto, al Segretario, almeno una settimana prima dell’adunanza dell’Assemblea, la propria candidatura, specificando la carica a cui intendono aspirare. Ciascun Socio può candidarsi al Consiglio Direttivo oppure al Collegio dei Revisori dei
Conti. L’elenco dei candidati è esposto sul sito dell’Associazione almeno tre giorni prima dell’adunanza dell’Assemblea.
I membri uscenti eletti e/o cooptati e/o subentrati possono ricandidarsi, anche nell’altro organo di cui non hanno fatto parte. Se nuovamente eletti e/o cooptati e/o subentrati, non potranno ricandidarsi ad alcun organo per il triennio successivo. I Consiglieri di diritto non possono ricandidarsi per il triennio
successivo.

Art. 2. Commissione elettorale

Il Consiglio Direttivo designa due membri per la Commissione Elettorale, composta inoltre dal Segretario dell’Associazione. Il Consiglio Direttivo individua nella Commissione elettorale il Presidente del Seggio elettorale e i due scrutatori. Ad eccezione del Segretario non possono essere inclusi nella Commissione Elettorale i candidati e coloro che ricoprono al momento della votazione una delle cariche sociali. La Commissione Elettorale provvede ad individuare al suo interno un Segretario, incaricato di redigere il verbale delle operazioni di voto e dei risultati delle votazioni. La Commissione Elettorale ha il compito, tra l’altro, di decidere sulla validità delle candidature presentate.

Art. 3. Modalità di voto

Per l’elezione del Consiglio Direttivo ogni votante può esprimere fino a tre preferenze. Per l’elezione del Collegio dei Revisori ogni votante esprime due preferenze. I soci votano per via telematica nel periodo che va dall’affissione dell’elenco dei candidati una settimana prima dell’adunanza dell’Assemblea in seconda convocazione fino all’inizio della stessa. La Commissione Elettorale può, motivatamente, decidere di espletare le votazioni in presenza con voto cartaceo. La modalità di votazione deve essere comunicata ai soci nella convocazione all’Assemblea.
Per questa modalità di voto valgono le stesse regole della votazione telematica.
Nel caso di voto cartaceo, il socio può delegare per iscritto un altro socio a votare in sua vece. Ogni votante non può avere più di una delega. La delega deve essere scritta e presentata al Segretario al momento della votazione, accompagnato da una copia del documento di identità.
In caso di parità di voti risulta eletto il Socio più anziano anagraficamente. Qualora si rendessero vacanti posti di Consigliere, subentrano i primi tra i non eletti fino al termine del mandato del Consiglio. In caso di dimissioni o decadenza dei Revisori subentra il revisore supplente più anziano che rimane in carica sino alla scadenza del mandato del Collegio.

Art. 4. Proclamazione degli eletti

All’Assemblea convocata per l’elezione degli organi, il Presidente proclama i risultati e rende noti agli associati gli eletti. Qualora ne faccia richiesta, ogni associato ha diritto di essere informato sulla specifica dei risultati complessivi dei voti di ciascun candidato.


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